Ci sono state inviate, e le pubblichiamo volentieri, due differenti bozze di Statuto per una nuova entità amministrativa della montagna. Provincia
Alto Friuli PROVINCIA ALTO FRIULI Il Comitato Promotore per l'Autonomia della Carnia, organismo giuridico del Movimento Autonomo della Carnia costituito di recente ma da sempre nel cuore e nelle aspirazioni dei Carnici, preso spunto dalla legge sulle autonomia locali e sul disegno di legge annunciato dal Governo per la modifica costituzionale tendente a delegare, ulteriormente, attribuzione e poteri alle regioni ed agli enti locali, nonché della legge Regionale già in vigore e di quelle che sarà posta in essere successivamente alla approvazione della nuova legge del Governo, invita il Presidente della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia a considerare le ragioni per le quali il Comitato Promotore per l'autonomia della Carnia, ha ritenuto di formulare la bozza dello statuto per l'Autonomia della Carnia. Ragioni che sono innanzi tutto storiche e che
risalgono ai tempi dei tempi, quando l'entità Carnica era "autonoma di
fatto" seppure separata dalle valli come anticamente formatesi, tuttora
separate l'una dalle altre. Anche altre ragioni, sicuramente meno sentimentali ma non per questo meno importanti, ci hanno convinti che è giunta l'ora di cambiare pagina. E ci riferiamo allo sviluppo economico e sociale della Carnia. Ci riferiamo all'orografia che l'ha fatta bella sicuramente, ma quasi "impenetrabile" da una vallata all'altra. Tutto si svolge da sud verso nord mai da est verso ovest, o viceversa. E ciò rende i Carnici prigionieri nelle loro vallate con conseguenze economiche svantaggiose per la popolazione che non ha alternative dagli altri tre lati. Un tempo era stato promesso il tunnel di collegamento con la vicina Austria, che avrebbe consentito un'apertura ai traffici e al commercio alternativo. Non è senza tristezza che registriamo le promesse non mantenute e constatiamo, ancora una volta, che i nostri giovani sono costretti a risalire e ridiscendere il Passo di Monte Croce per raggiungere il posti di lavoro nella vicina Carinzia. Ristrutturare la statale 52 bis è un obbligo che i Carnici di quella vallata VOGLIONO fare da soli, con l'aiuto degli altri Carnici promettendo eguale aiuto a quelli delle altre vallate, quando fosse richiesto.
La Carnia, esercitando il diritto che la
Costituzione della Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e garantisce,
manifesta la volontà di costituirsi in Comunità autonoma. Il popolo della Carnia si riconosce, altresì, nei valori fondamentali di vita collettiva e di libertà, nella giustizia e nell'eguaglianza, impegnandosi ad assicurare alle popolazioni della Carnia una vita dignitosa, volta al progresso e sviluppo economico e sociale, memore dei notevoli sacrifici fatti dalle popolazioni del passato, si fa obbligo per le sistemazioni e mantenimento del territorio volto ad assicurare condizioni di sicurezza a valle. Pertanto il Comitato promotore per l'Autonomia
della Carnia, sulla scorta delle considerazioni esposte, propone alla Giunta
Regione Friuli Venezia Giulia lo statuto in allegato. Il Comitato Promotore BOZZA STATUTO PROVINCIA ALTO FRIULI TITOLO PRELIMINARE - Disposizioni Generali Articolo 1. - Costituzione della Comunità Autonoma della Carnia e poteri. Articolo 2. - Territorio della Comunità Autonoma e Comuni di appartenenza. Articolo 3. - La lingua parlata e l'insegnamento scolastico. Articolo 4. - La bandiera della Comunità. Articolo 5. - L'organizzazione della Comunità - Comunità di Vallata - Comuni. Articolo 6. - Condizione politica e giuridica della Comunità. TITOLO PRIMO - Competenze della Comunità Carnica Articolo 7. - Competenze della Comunità. Articolo 8. - Pianificazione e attività economiche. Articolo 9. - Competenze e stato giuridico del Corpo Forestale. Articolo 10.- Competenze della radio diffusione e televisione. TITOLO SECONDO - Organi della Comunità CAPITOLO I Articolo 11. - Organi della Comunità. Articolo 12. - Il Consiglio della Comunità - elezioni. Articolo 13. - Elezione del Presidente del Consiglio due vice - presidenti. Articolo 14. - Convocazione del Consiglio della
Comunità. CAPITOLO II Articolo 15. - Funzionamento del Consiglio e poteri. CAPITOLO III CAPITOLO IV - Funzioni del Presidente della Comunità Articolo 17.- Funzioni del Presidente. CAPITOLO V - Funzioni della Giunta Esecutiva Articolo 18.- Funzioni della Giunta Esecutiva. TITOLO TERZO - Finanze - Patrimonio della Comunità Articolo 19. - Finanza e Patrimonio. CAPITOLO I - Controllo Amministrazione della Comunità Articolo 20.- Controllo amministrativo. TITOLO QUARTO - Comunità di Vallata - Comuni Articolo 21. - Le Comunità di Vallata - Comuni. CAPITOLO I - Funzioni del Presidente - Consiglio e Giunta Articolo 22. - Funzioni del Presidente, Consiglio e Giunta. CAPITOLO II - Elezione e composizione del Consiglio Articolo 23. - Elezione e composizione del Consiglio. Articolo 24. - Il Presidente della Comunità della Vallata. CAPITOLO III - Fusione e consorzi dei Comuni Articolo 25 - Fusione e consorzi tra i Comuni.
BOZZA STATUTO PROVINCIA ALTO FRIULI TITOLO PRELIMINARE Articolo 1. 1. La Provincia dell'Alto Friuli è costituita in conformità con la Costituzione dello Stato Italiano e della Costituzione della Regione Friuli Venezia Giulia e con il presente Statuto, che è la norma istituzionale fondamentale. 2. La Comunità Autonoma della Carnia è l'istituzione attraverso la quale si organizza politicamente l'autogoverno della Carnia. 3. I poteri della Comunità della Carnia
derivano dalla Costituzione della Regione Friuli Venezia Giulia, dalla legge
costitutiva della Comunità e dalla legge delega (…). Articolo 2. 1. Il territorio della Comunità Autonoma della Carnia è quello riportato nella carta dei comuni di appartenenza alla Comunità, allegata al presente per farne parte integrante e sostanziale. 2. Appartengono alla Comunità Autonoma della Carnia i comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. Articolo 3. 1. La lingua friulana, variante Carnica, è riconosciuta come lingua secondaria, e come tale sarà oggetto di insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado della Carnia, ed avrà condizioni di speciale rispetto e protezione. 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della Comunità il Presidente della Giunta provvederà alla nomina di una commissione, che rimarrà in carica per un anno, con il compito di proporrà al Consiglio della Comunità un corso di studio della comune lingua (e dei dialetti in uso nei vari Comuni facenti parte della Comunità), approntando i relativi testi scolastici. 3. Il Consiglio della Comunità, entro sei mesi dalla presentazione del corso di studi e dei testi, promulgherà le disposizioni per introdurre l'insegnamento scolastico della lingua parlata Carnica. 4. L'insegnamento della lingua parlata Carnica
dovrà tenersi nell'ambito dell'orario previsto per la scuola e verrà affidato
ad insegnanti, capaci a svolgere tale compito, provenienti dall'Università di
Udine che abbiano conseguito il diploma della lingua Friulana. Articolo 4. 1. La bandiera della Comunità sarà oggetto di apposito concorso bandito ad hoc dal Presidente della Giunta della Comunità entro sei mesi dall'insediamento. Articolo 5. 1. La Comunità Autonoma della Carnia avrà facoltà di organizzare territorialmente i Comuni in Comunità di Vallata, procedendo alla fusione dei Comuni più piccoli con Comuni limitrofi più grandi. 2. Le Comunità di Vallata sono costituite e denominate in: Comunità di Paluzza, di Arta Terme, di Tolmezzo, di Villa Santina, di Comeglians e di Ampezzo. 3. Potranno anche essere formate entità urbanistiche basate da necessità di sviluppo da un insieme di Comuni aventi caratteristiche culturali, sociali ed economiche del tutto simili, legate anche da situazioni geografiche e di viabilità che confermino l'unicità. 4. La legge delle Regione Friuli Venezia Giulia, istitutiva della Comunità della Carnia, regolerà l'organizzazione territoriale della Carnia in conformità al presente statuto. 5. Quanto stabilito negli articoli di cui precede non dovrà pregiudicare l'organizzazione della Provincia e della Regione nonché per l'attività dello stato, conformemente a quanto prescritto negli articoli (…) della Costituzione. Articolo 6. 1. Agli effetti del presente statuto, hanno condizione politica ed amministrativa della Comunità Autonoma della Carnia i cittadini della Carnia, nonché i cittadini che, in conformità delle leggi dello Stato, abbiano residenza amministrativa in un qualsiasi comune della Carnia. 2. Come cittadini della Comunità Autonoma
della Carnia godono degli stessi diritti stabiliti in questo statuto, i
cittadini Italiani che abbiano avuto la loro ultima residenza amministrativa in
Carnia e gli emigrati in altre regioni d'Italia o all'estero; goderanno degli
stessi diritti anche i loro discendenti residenti in Italia o iscritti come
Italiani in Paesi esteri. TITOLO PRIMO Articolo 7. La Comunità Autonoma della Carnia ha competenza esclusiva sulle seguenti materie: 1. Organizzazione delle istituzioni politiche - amministrative di autogoverno, nell'ambito di quanto previsto nel presente Statuto. 2. Cultura e conservazione del patrimonio artistico, monumentale, architettonico, senza pregiudizio per quanto di competenza dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia, di interesse della Comunità e di concerto con le Istituzioni preposte a tale scopo. 3. Normativa degli Enti Locali costituiti dai Comuni e dalle Comunità di Vallata. Modifica dei confini comunali e denominazione dei comuni e toponimi. 4. Organizzazione del territorio sotto il profilo urbanistico in generale e dettare norme per l'utilizzazione delle aree per industria, per il turismo e per le abitazioni. Igiene del suolo e dell'abitato. 5. Organizzazione della montagna e utilizzazione dei servizi forestali, vie agrarie e pascoli, spazi naturali e protetti in conformità alle leggi nazionali e regionali. 6. Organizzazione del Turismo e dei relativi servizi con facoltà promuovere attività di qualsivoglia natura e di dettare norme particolari, nell'ambito di quelle esistenti, volte ad assicurare una fruizione puntuale e continua. 7. Lavori pubblici e di sistemazione montana ed idrogeologica che non abbiano la qualifica di interesse generale dello Stato, Regione e Provincia. 8. Strade, escluse le statali, le regionali e provinciali, le cui vie comuni e relativi percorsi si sviluppino integralmente nell'ambito del territorio del Comunità. 9. Utilizzazione idraulica e canali che scorrono in territorio della Comunità; installazioni per la produzione, distribuzione di energia elettrica con facoltà di cessione a Terzi dell'energia prodotta; acque termali e sotterranee. 10. Utilizzazione delle aree demaniale degli alvei con facoltà di insediamenti urbani e installazioni varie, previa sistemazione idrauliche poste a garanzia dello scorrimento fluviale e dei manufatti. 11. Pesca nelle acque interne, allevamento di pesci con facoltà di derivare l'acqua, caccia. 12. Organizzazione dell'artigianato, Cooperative, fondi comuni e mutualismo esclusi dal sistema sociale nazionale. 13. Fondazioni e associazioni con finalità di
insegnamento, culturali, artistiche, di beneficenza, assistenziali e similari,
Assistenza sociale, Gioventù, Attività sportive e tempo libero, i cui compiti
siano svolti esclusivamente nell'ambito della Comunità Autonoma della Carnia. Articolo 8. In armonia con i principi fondamentali dell'attività economica, spetta alla Comunità Autonoma della Carnia, nei limiti di quanto disposto con la legge (…), la competenza esclusiva nelle seguenti materie: 1. Pianificazione dell'attività economica nella Comunità Autonoma della Carnia nel rispetto degli indirizzi dettati da norme statali e regionali.. 2. La gestione dei piani stabiliti dallo Stato e dalla regione per lo sviluppo e la ristrutturazione dei settori industriali. 3. Agricoltura e la zootecnia. 4. Commercio interno, difesa del consumatore e dell'utente promuovendo strumenti di concorrenza. 5. Viabilità nel rispetto degli indirizzi generali Organizzazione delle istituzioni politiche - amministrative di autogoverno, nell'ambito di quanto previsto nel presente Statuto. 6. Istituzioni di credito corporativo,
pubblico, territoriale e casse di risparmio. Articolo 9. 1. La Comunità Autonoma della Carnia potrà disporre, mediante sottoscrizione di apposito protocollo con la Regione Friuli Venezia Giulia, della Polizia Forestale Regionale. 2. Spetta alla Comunità il comando e il coordinamento dell'attività del Distaccamento per le funzioni assegnate alla Comunità. 3. Alle forze di polizia forestale saranno assegnati anche compiti di vigilanza del territorio e delle abitazioni, coordinati con le forze di polizia nazionali e regionali. 4. L'assetto amministrativo e giuridico delle
forze di polizia forestale della Comunità rimane soggetto alle vigenti
disposizioni nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, dalla quale
dipendono per le funzioni non assegnate alla Comunità. Articolo 10. 1. Nell'ambito delle norme fondamentali dello
stato, spettano alla Comunità l'applicazione delle norme della radio diffusione
e televisioni locali. TITOLO SECONDO Articolo 11. 1. La Comunità è costituita dal Consiglio, dal Presidente della Comunità e dalla Giunta Esecutiva, nonché dalle Comunità di Vallata. 2. Il regolamento di attuazione della Comunità stabilirà le modalità del funzionamento delle istituzioni, in conformità con lo Statuto regionale e con il presente Statuto. 3. Le Comunità di Vallata avranno uno statuto
autonomo coerente con le deleghe amministrative a loro assegnate. CAPITOLO I Articolo 12. 1. Il Consiglio rappresenta il popolo della Carnia ed esercita il potere che le è stato delegato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, approva i bilanci preventivi, promuove e controlla l'azione politica della Giunta ed esercita le competenze previste in questo Statuto. 2. Il Consiglio della Comunità ha sede a Tolmezzo, ma potrà riunirsi in altre località della Carnia nel luogo e con le modalità stabilite dal Consiglio. 3. Il Consiglio sarà eletto per un periodo di cinque anni, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto con le cadenze e stesse modalità previste per le elezioni comunali. 4. Il sistema elettorale sarà quello di rappresentanza proporzionale ed assicurerà inoltre, la rappresentanza adeguata a tutte le zone della Carnia. 5. Il numero dei Consiglieri della Comunità è determinato in ragione di uno ogni 500 (cinquecento) abitanti e frazioni superiori a 300 (trecento) abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento. Per i Comuni con un numero di abitanti inferiore a trecento è rappresentato da un consigliere, eletto con le stesse modalità. 6. Le elezioni del primo consiglio e del Presidente sono indette dalla Regione e rimarrà in carica fino alla scadenza dei consigli comunali. Successivamente le elezioni saranno indette contestualmente alle elezioni comunali. 7. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente. 8. La Presidenza provvisoria del nuovo consiglio della Comunità è assunta dal consigliere che ha ottenuto più voti preferenziali. 9. Sono elettori del consiglio della Comunità gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni. 10. Sono eleggibili al Consiglio della Comunità gli elettori residenti in Carnia che abbiano compito il 20° anno di età. 11. L'esercizio di Consigliere della Comunità è incompatibile con quello di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale o di Sindaco di un Comune. Articolo 13. 1. Il Consiglio della comunità procede, come primo atto, alla elezione del Presidente del Consiglio della Comunità e di due vice - presidenti. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi. 2. Al Presidente del Consiglio e ai due vice presidente, per disposizione della Regione, è attribuita una indennità di carica. Agli altri membri del consiglio della Comunità, con delibera del Consiglio della Comunità, è attribuita, una indennità di presenza per i giorni di seduta del consiglio. Articolo 14. 1. Il Consiglio della Comunità è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce almeno una volta il mese, e quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Comunità o un terzo dei consiglieri. Le sedute sono pubbliche. 2. Il Consiglio della Comunità approva a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno. 3. L'eventuale scioglimento del Consiglio, per
motivate ragioni quando sia stata accertato che non è in grado di funzionare,
è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il Presidente ha
la facoltà, fino a nuove elezioni, di nominare un commissario che provvede
all'amministrazione ordinaria. CAPITOLO II Articolo 15. 1. Il Consiglio della Comunità esercita la potestà delle funzioni attribuite dalla Regione. Entro il 31 dicembre approva il bilancio di previsione della Comunità predisposto dalla Giunta della Comunità per l'esercizio successivo. L'esercizio finanziario decorre dal !° gennaio al 31 dicembre. Entro il 31 luglio esamina ed approva il conto consuntivo per l'esercizio trascorso. 1. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo del Presidente della Giunta Regionale. 2. Esamina preventivamente, approva o respinge, le deliberazioni della Giunta Esecutiva. Ratifica le deliberazioni adottate con urgenza dalla Giunta Esecutiva. 3. Le procedure degli atti compiuti dalla
Comunità saranno conformi alle disposizioni legislative emanate dalla Regione
all'atto della costituzione dell'Ente. CAPITOLO III Articolo 16. 1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dagli Assessori. Il Presidente ha la facoltà di nominare un vice presidente scelto tra gli Assessori. 2. La Giunta esecutiva è formata da cinque
assessori dei quali, tre sono di nomina del Presidente e due eletti a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta tra i componenti del Consiglio della
Comunità. 3. Alle dimissioni, alla revoca per motivate ragioni morali o giudiziarie, espresse dalle Competenti Autorità o al decesso del Presidente della Comunità, conseguono le immediate dimissioni dell'intera Giunta esecutiva. In tal caso saranno indette nuove elezioni per eleggere il Presidente. 4. Il Presidente ha facoltà di revocare il mandato ai tre assessori di sua nomina, mentre per le dimissioni eventualmente rassegnate dagli assessori di elezione del Consiglio della Comunità sono accolte dal Presidente. 5. La carica di Presidente o di assessore è
incompatibile con qualunque altra carica pubblica. CAPITOLO IV Articolo 17. 1. Il Presidente della Comunità rappresenta la
Comunità Autonoma della Carnia, convoca e presiede la Giunta esecutiva, la
dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi della
Comunità. 2. Il presidente promulga tutti gli atti deliberativi della Giunta Esecutiva ed esercita le tutte le attribuzioni conferite con la legge regionale costitutiva o per delega. 3. Il Presidente convoca e presiede il
Consiglio Direttivo dei Presidenti delle Comunità di Vallata per coordinare le
attività amministrative delegate a tali Comunità di Vallata. CAPITOLO V Articolo 18. 1. Spetta alla Giunta esecutiva esercitare
l'attività amministrativa per gli affari di interesse della Comunità Autonoma
della Carnia; amministrare il patrimonio dato in gestione dalla Regione,
Provincia, Comuni ed altri Enti. Predisporre il bilancio preventivo e presentare
annualmente il conto consuntivo. 2. Coordinare l'attività delle Comunità di
Vallata e deliberare, di concerto con le stesse, gli orientamenti programmatici
d'interesse comune TITOLO TERZO Articolo 19. 1. La Comunità Autonoma della Carnia ha una propria finanza, coordinata con quella regionale, Provinciale e Comunale in armonia con i principi di solidarietà, nei modi stabiliti dalla legge Regionale di costituzione della Comunità, sottraendo a tali Enti la quota parte delle loro entrate come di seguito stabilite: · (…) frazione del gettito IRPEF. 2. Per gli scopi previsti nella legge costitutiva della Comunità e per l'esecuzione dei programmi coordinati, la Regione assegna alla Comunità contributi speciali che saranno annualmente nel bilancio regionale. 3. La Comunità ha facoltà di contrarre prestiti (a guisa dei Comuni) per la esecuzione di opere pubbliche di sua competenza. 4. La Comunità ha facoltà di istituire una imposta locale mirata alla esecuzione di opere di esclusivo interesse pubblico nell'ambito della Comunità. L'istituzione della imposta locale della Comunità (ILC), è deliberata dal Consiglio della Comunità con provvedimento motivato dall'esclusivo interesse pubblico per opere o per attività di sviluppo della Carnia. L'imposta sarà modulata sulla base delle esigenze effettive e dovrà cessare con il venire meno di tali esigenze. 5. La percentuale d'imposta che come
riferimento l'IRPEF e L'IRPEG, dovrà tenere conto dello stato sociale e
territoriale dei Comuni. CAPITOLO I Articolo 20. 1. Il controllo sull'Amministrazione della
Comunità Autonoma della Carnia è esercitato, in conformità delle leggi dello
Stato che disciplina le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione
della Corte stessa, avente sede nella Sede della Comunità. TITOLO QUARTO Articolo 21. 1. Le COMUNITA DI VALLATA è costituite dai Comuni montani elencati all'articolo 5.2 del titolo preliminare di cui precede, aventi caratteristiche culturali, sociali ed economiche del tutto simile, legate anche da situazioni geografiche e di viabilità che confermano l'unicità. 2. Le Comunità sono circoscrizioni amministrative di decentramento della Comunità Autonoma Carnica, costituita dal Consorzio tra i Comuni e, preliminarmente, dalla fusione tra i comuni più piccoli. 3. Alla Comunità sono assegnate tutte le funzioni amministrative dei Comuni Consorziati o fusi. (Il personale dipendete dei Comuni passerà alle Comunità di Vallata e il personale eccedente passerà alla Comunità Autonoma della Carnia). 4. La Comunità di Vallata è soggetta alle disposizioni sul controllo delle Amministrazioni Comunali, in conformità delle leggi dello Stato che disciplina le attribuzioni della Corte dei conti. 5. Le Comunità di Vallata, salvo diversa decisione coordinata con i Comuni interessati, sono formate dai Comuni indicati di seguito. · Comunità di Paluzza: appartengono alla Comunità i Comuni Paluzza, Cercivento, Ligosullo, Sutrio e Treppo Carnico. · Comunità di Arta Terme e Paularo: appartengono alla Comunità, uniti in unico organismo o consorziati tra loro i Comuni di Arta Terme, Paularo e Zuglio. · Comunità di Tolmezzo: appartengono alla
Comunità, uniti in unico organismo o consorziati tra loro i Comuni di Tolmezzo,
Amaro, Cavazzo e Verzegnis. · Comunità di Villa Santina: appartengono
alla Comunità, uniti in unico organismo o consorziati tra loro i Comuni di
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo. · Comunità di Comeglians: appartengono alla
Comunità, uniti in unico organismo o consorziati tra loro i Comuni di
Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico, Ravascletto e Rigolato CAPITOLO I Articolo 22. 1. Il Presidente, eletto a suffragio universale dagli elettori residenti nel territorio della Comunità della Vallata, rappresenta la Comunità, convoca e presiede la Giunta esecutiva, la dirige e coordina l'attività in modo del tutto conforme alle attribuzioni conferite al sindaco di un comune. 2. Alla Giunta esecutiva e il Consiglio esercitano l'attività amministrativa in modo eguale a quella attribuita per legge ai comuni. 3. Il vice Presidente - assessore delegato - è nominato dal presidente. 4. La Giunta della Comunità è costituita da tre assessori di nomina del presidente e da altri due eletti dal Consiglio della Comunità di Vallata. 5. Il Consiglio della Comunità di vallata è
costituito da uno o più rappresentanti per ogni Comune, eletto a suffragio
universale dai residenti nel Comune. CAPITOLO II Articolo 23. 1. Il numero dei Consiglieri della Comunità è determinato in ragione di uno ogni 300 (trecento) abitanti e frazioni superiori a 150 (centocinquanta) abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento. Per i Comuni con un numero di abitanti inferiore a trecento è rappresentato da un consigliere, eletto con le stesse modalità. 2. Le elezioni del primo consiglio e del Presidente sono indette dalla Regione e rimarrà in carica fino alla scadenza dei consigli comunali. Nel seguito le elezioni saranno indette contestualmente a quelle comunali. 3. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente. 4. La Presidenza provvisoria del nuovo consiglio della Comunità è assunta dal consigliere che ha ottenuto più voti preferenziali. 5. Sono elettori del consiglio della Comunità gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità di Vallata. 6. Sono eleggibili al Consiglio della Comunità gli elettori residenti in Carnia che abbiano compito il 18° anno di età. 7. L'esercizio di Consigliere della Comunità è incompatibile con quello di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale o di Sindaco di un Comune. Articolo 24. 6. Il Presidente, eletto a suffragio universale
dagli elettori residenti nel territorio della Comunità della Vallata,
rappresenta la Comunità, convoca e presiede la Giunta esecutiva, la dirige e
coordina l'attività in modo del tutto conforme alle attribuzioni conferite al
sindaco di un comune. CAPITOLO III Articolo 25 1. I comuni contigui, con popolazione inferiore a 300 abitanti, sono obbligati a fondersi con il Comune confinante con più abitanti e, in subordine, a consorziarsi tra loro dando luogo ad un unico organismo comunale. 2. Il nuovo organismo Comunale, derivato dalla
fusione dei comuni o dal consorzio, avrà sede ed uffici nel Comune più
baricentro, vicino alla viabilità e mezzi di comunicazione. 3. Le funzioni amministrative e Il personale dei Comuni fusi o consorziati saranno trasferite negli uffici della nuova sede. (il personale eccedente sarà trasferito nella Comunità di Vallata e/o nella sede ed uffici della Comunità Autonoma della Carnia, stabilito di concerto con la Giunta Esecutiva della Comunità di Vallata). 4. Il numero dei consiglieri, in rappresentanza dei Comuni fusi o consorziati è ridotto, proporzionalmente, fino alla concorrenza di un consiglio comunale. 5. La elezione del Sindaco e dei consiglieri del comune fuso o consorziato rimane immutata nel rispetto della legge attualmente in vigore. 6. La denominazione del nuovo organismo amministrativo comunale, fuso o consorziato, abbinerà il nome dei comuni fusi o consorziati. Il comune fuso o consorziato manterrà la denominazione originaria a memoria della sua storia. 7. La Giunta municipale è costituita da
quattro assessori dei quali, due designati dal Sindaco e due eletti a
maggioranza assoluta dal Consiglio. COMUNITA' AUTONOMA DELLA CARNIA Il Comitato Promotore per l'Autonomia della Carnia, organismo giuridico del Movimento Autonomo della Carnia costituito di recente ma da sempre nel cuore e nelle aspirazioni dei Carnici, preso spunto dalla legge sulle autonomia locali e sul disegno di legge annunciato dal Governo per la modifica costituzionale tendente a delegare, ulteriormente, attribuzione e poteri alle regioni ed agli enti locali, nonché della legge Regionale già in vigore e di quelle che sarà posta in essere successivamente alla approvazione della nuova legge del Governo, invita il Presidente della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia a considerare le ragioni per le quali il Comitato Promotore per l'autonomia della Carnia, ha ritenuto di formulare la bozza dello statuto per l'Autonomia della Carnia. Ragioni che sono innanzi tutto storiche e che
risalgono ai tempi dei tempi, quando l'entità Carnica era "autonoma di
fatto" seppure separata dalle valli come anticamente formatesi, tuttora
separate l'una dalle altre. Anche altre ragioni, sicuramente meno sentimentali ma non per questo meno importanti, ci hanno convinti che è giunta l'ora di cambiare pagina. E ci riferiamo allo sviluppo economico e sociale della Carnia. Ci riferiamo all'orografia che l'ha fatta bella sicuramente, ma quasi "impenetrabile" da una vallata all'altra. Tutto si svolge da sud verso nord mai da est verso ovest, o viceversa. E ciò rende i Carnici prigionieri nelle loro vallate con conseguenze economiche svantaggiose per la popolazione che non ha alternative dagli altri tre lati. Un tempo era stato promesso il tunnel di collegamento con la vicina Austria, che avrebbe consentito un'apertura ai traffici e al commercio alternativo. Non è senza tristezza che registriamo le promesse non mantenute e constatiamo, ancora una volta, che i nostri giovani sono costretti a risalire e ridiscendere il Passo di Monte Croce per raggiungere il posti di lavoro nella vicina Carinzia. Ristrutturare la statale 52 bis è un obbligo che i Carnici di quella vallata VOGLIONO fare da soli, con l'aiuto degli altri Carnici promettendo eguale aiuto a quelli delle altre vallate, quando fosse richiesto.
La Carnia, esercitando il diritto che la
Costituzione della Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e garantisce,
manifesta la volontà di costituirsi in Comunità autonoma. Il popolo della Carnia si riconosce, altresì, nei valori fondamentali di vita collettiva e di libertà, nella giustizia e nell'eguaglianza, impegnandosi ad assicurare alle popolazioni della Carnia una vita dignitosa, volta al progresso e sviluppo economico e sociale, memore dei notevoli sacrifici fatti dalle popolazioni del passato, si fa obbligo per le sistemazioni e mantenimento del territorio volto ad assicurare condizioni di sicurezza a valle. Pertanto il Comitato promotore per l'Autonomia
della Carnia, sulla scorta delle considerazioni esposte, propone alla Giunta
Regione Friuli Venezia Giulia lo statuto in allegato. Il Comitato Promotore BOZZA STATUTO COMUNITA' AUTONOMA DELLA CARNIA INDICE TITOLO PRELIMINARE - Disposizioni Generali Articolo 1. - Costituzione della Comunità Autonoma della Carnia e poteri. Articolo 2. - Territorio della Comunità Autonoma e Comuni di appartenenza. Articolo 3. - La lingua parlata e l'insegnamento scolastico. Articolo 4. - La bandiera della Comunità. Articolo 5. - L'organizzazione della Comunità - Comunità di Vallata - Comuni. Articolo 6. - Condizione politica e giuridica della Comunità. TITOLO PRIMO - Competenze della Comunità Carnica Articolo 7. - Competenze della Comunità. Articolo 8. - Pianificazione e attività economiche. Articolo 9. - Competenze e stato giuridico del Corpo Forestale. Articolo 10.- Competenze della radio diffusione e televisione. TITOLO SECONDO - Organi della Comunità CAPITOLO I Articolo 11. - Organi della Comunità. Articolo 12. - Il Consiglio della Comunità - elezioni. Articolo 13. - Elezione del Presidente del Consiglio due vice - presidenti. Articolo 14. - Convocazione del Consiglio della
Comunità. CAPITOLO II Articolo 15. - Funzionamento del Consiglio e poteri. CAPITOLO III CAPITOLO IV - Funzioni del Presidente della Comunità Articolo 17.- Funzioni del Presidente. CAPITOLO V - Funzioni della Giunta Esecutiva Articolo 18.- Funzioni della Giunta Esecutiva. TITOLO TERZO - Finanze - Patrimonio della Comunità Articolo 19. - Finanza e Patrimonio. CAPITOLO I - Controllo Amministrazione della Comunità Articolo 20.- Controllo amministrativo. TITOLO QUARTO - Comunità di Vallata - Comuni Articolo 21. - Le Comunità di Vallata - Comuni. CAPITOLO I - Funzioni del Presidente - Consiglio e Giunta Articolo 22. - Funzioni del Presidente, Consiglio e Giunta. CAPITOLO II - Elezione e composizione del Consiglio Articolo 23. - Elezione e composizione del Consiglio. Articolo 24. - Il Presidente della Comunità della Vallata. CAPITOLO III - Fusione e consorzi dei Comuni Articolo 25 - Fusione e consorzi tra i Comuni.
BOZZA STATUTO COMUNITA' AUTONOMA DELLA CARNIA TITOLO PRELIMINARE Articolo 1. 1. La Carnia è costituita in Comunità Autonoma in conformità con la Costituzione dello Stato Italiano e della Costituzione della Regione Friuli Venezia Giulia e con il presente Statuto, che è la norma istituzionale fondamentale. 2. La Comunità Autonoma della Carnia è l'istituzione attraverso la quale si organizza politicamente l'autogoverno della Carnia. 3. I poteri della Comunità della Carnia
derivano dalla Costituzione della Regione Friuli Venezia Giulia, dalla legge
costitutiva della Comunità e dalla legge delega (…). Articolo 2. 1. Il territorio della Comunità Autonoma della Carnia è quello riportato nella carta dei comuni di appartenenza alla Comunità, allegata al presente per farne parte integrante e sostanziale. 2. Appartengono alla Comunità Autonoma della Carnia i comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. Articolo 3. 1. La lingua friulana, variante Carnica, è riconosciuta come lingua secondaria, e come tale sarà oggetto di insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado della Carnia, ed avrà condizioni di speciale rispetto e protezione. 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della Comunità il Presidente della Giunta provvederà alla nomina di una commissione, che rimarrà in carica per un anno, con il compito di proporrà al Consiglio della Comunità un corso di studio della comune lingua (e dei dialetti in uso nei vari Comuni facenti parte della Comunità), approntando i relativi testi scolastici. 3. Il Consiglio della Comunità, entro sei mesi dalla presentazione del corso di studi e dei testi, promulgherà le disposizioni per introdurre l'insegnamento scolastico della lingua parlata Carnica. 4. L'insegnamento della lingua parlata Carnica
dovrà tenersi nell'ambito dell'orario previsto per la scuola e verrà affidato
ad insegnanti, capaci a svolgere tale compito, provenienti dall'Università di
Udine che abbiano conseguito il diploma della lingua Friulana. Articolo 4. 1. La bandiera della Comunità sarà oggetto di apposito concorso bandito ad hoc dal Presidente della Giunta della Comunità entro sei mesi dall'insediamento. Articolo 5. 1. La Comunità Autonoma della Carnia avrà facoltà di organizzare territorialmente i Comuni in Comunità di Vallata, procedendo alla fusione dei Comuni più piccoli con Comuni limitrofi più grandi. 2. Le Comunità di Vallata sono costituite e denominate in: Comunità di Paluzza, di Arta Terme, di Tolmezzo, di Villa Santina, di Comeglians e di Ampezzo. 3. Potranno anche essere formate entità urbanistiche basate da necessità di sviluppo da un insieme di Comuni aventi caratteristiche culturali, sociali ed economiche del tutto simili, legate anche da situazioni geografiche e di viabilità che confermino l'unicità. 4. La legge delle Regione Friuli Venezia Giulia, istitutiva della Comunità della Carnia, regolerà l'organizzazione territoriale della Carnia in conformità al presente statuto. 5. Quanto stabilito negli articoli di cui precede non dovrà pregiudicare l'organizzazione della Provincia e della Regione nonché per l'attività dello stato, conformemente a quanto prescritto negli articoli (…) della Costituzione. Articolo 6. 1. Agli effetti del presente statuto, hanno condizione politica ed amministrativa della Comunità Autonoma della Carnia i cittadini della Carnia, nonché i cittadini che, in conformità delle leggi dello Stato, abbiano residenza amministrativa in un qualsiasi comune della Carnia. 2. Come cittadini della Comunità Autonoma
della Carnia godono degli stessi diritti stabiliti in questo statuto, i
cittadini Italiani che abbiano avuto la loro ultima residenza amministrativa in
Carnia e gli emigrati in altre regioni d'Italia o all'estero; goderanno degli
stessi diritti anche i loro discendenti residenti in Italia o iscritti come
Italiani in Paesi esteri. TITOLO PRIMO Articolo 7. La Comunità Autonoma della Carnia ha competenza esclusiva sulle seguenti materie: 1. Organizzazione delle istituzioni politiche - amministrative di autogoverno, nell'ambito di quanto previsto nel presente Statuto. 2. Cultura e conservazione del patrimonio artistico, monumentale, architettonico, senza pregiudizio per quanto di competenza dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia, di interesse della Comunità e di concerto con le Istituzioni preposte a tale scopo. 3. Normativa degli Enti Locali costituiti dai Comuni e dalle Comunità di Vallata. Modifica dei confini comunali e denominazione dei comuni e toponimi. 4. Organizzazione del territorio sotto il profilo urbanistico in generale e dettare norme per l'utilizzazione delle aree per industria, per il turismo e per le abitazioni. Igiene del suolo e dell'abitato. 5. Organizzazione della montagna e utilizzazione dei servizi forestali, vie agrarie e pascoli, spazi naturali e protetti in conformità alle leggi nazionali e regionali. 6. Organizzazione del Turismo e dei relativi servizi con facoltà promuovere attività di qualsivoglia natura e di dettare norme particolari, nell'ambito di quelle esistenti, volte ad assicurare una fruizione puntuale e continua. 7. Lavori pubblici e di sistemazione montana ed idrogeologica che non abbiano la qualifica di interesse generale dello Stato, Regione e Provincia. 8. Strade, escluse le statali, le regionali e provinciali, le cui vie comuni e relativi percorsi si sviluppino integralmente nell'ambito del territorio del Comunità. 9. Utilizzazione idraulica e canali che scorrono in territorio della Comunità; installazioni per la produzione, distribuzione di energia elettrica con facoltà di cessione a Terzi dell'energia prodotta; acque termali e sotterranee. 10. Utilizzazione delle aree demaniale degli alvei con facoltà di insediamenti urbani e installazioni varie, previa sistemazione idrauliche poste a garanzia dello scorrimento fluviale e dei manufatti. 11. Pesca nelle acque interne, allevamento di pesci con facoltà di derivare l'acqua, caccia. 12. Organizzazione dell'artigianato, Cooperative, fondi comuni e mutualismo esclusi dal sistema sociale nazionale. 13. Fondazioni e associazioni con finalità di
insegnamento, culturali, artistiche, di beneficenza, assistenziali e similari,
Assistenza sociale, Gioventù, Attività sportive e tempo libero, i cui compiti
siano svolti esclusivamente nell'ambito della Comunità Autonoma della Carnia. Articolo 8. In armonia con i principi fondamentali dell'attività economica, spetta alla Comunità Autonoma della Carnia, nei limiti di quanto disposto con la legge (…), la competenza esclusiva nelle seguenti materie: 1. Pianificazione dell'attività economica nella Comunità Autonoma della Carnia nel rispetto degli indirizzi dettati da norme statali e regionali.. 2. La gestione dei piani stabiliti dallo Stato e dalla regione per lo sviluppo e la ristrutturazione dei settori industriali. 3. Agricoltura e la zootecnia. 4. Commercio interno, difesa del consumatore e dell'utente promuovendo strumenti di concorrenza. 5. Viabilità nel rispetto degli indirizzi generali Organizzazione delle istituzioni politiche - amministrative di autogoverno, nell'ambito di quanto previsto nel presente Statuto. 6. Istituzioni di credito corporativo,
pubblico, territoriale e casse di risparmio. Articolo 9. 1. La Comunità Autonoma della Carnia potrà disporre, mediante sottoscrizione di apposito protocollo con la Regione Friuli Venezia Giulia, della Polizia Forestale Regionale. 2. Spetta alla Comunità il comando e il coordinamento dell'attività del Distaccamento per le funzioni assegnate alla Comunità. 3. Alle forze di polizia forestale saranno assegnati anche compiti di vigilanza del territorio e delle abitazioni, coordinati con le forze di polizia nazionali e regionali. 4. L'assetto amministrativo e giuridico delle
forze di polizia forestale della Comunità rimane soggetto alle vigenti
disposizioni nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, dalla quale
dipendono per le funzioni non assegnate alla Comunità. Articolo 10. 1. Nell'ambito delle norme fondamentali dello
stato, spettano alla Comunità l'applicazione delle norme della radio diffusione
e televisioni locali. TITOLO SECONDO Articolo 11. 1. La Comunità è costituita dal Consiglio, dal Presidente della Comunità e dalla Giunta Esecutiva, nonché dalle Comunità di Vallata. 2. Il regolamento di attuazione della Comunità stabilirà le modalità del funzionamento delle istituzioni, in conformità con lo Statuto regionale e con il presente Statuto. 3. Le Comunità di Vallata avranno uno statuto
autonomo coerente con le deleghe amministrative a loro assegnate. CAPITOLO I Articolo 12. 1. Il Consiglio rappresenta il popolo della Carnia ed esercita il potere che le è stato delegato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, approva i bilanci preventivi, promuove e controlla l'azione politica della Giunta ed esercita le competenze previste in questo Statuto. 2. Il Consiglio della Comunità ha sede a Tolmezzo, ma potrà riunirsi in altre località della Carnia nel luogo e con le modalità stabilite dal Consiglio. 3. Il Consiglio sarà eletto per un periodo di cinque anni, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto con le cadenze e stesse modalità previste per le elezioni comunali. 4. Il sistema elettorale sarà quello di rappresentanza proporzionale ed assicurerà inoltre, la rappresentanza adeguata a tutte le zone della Carnia. 5. Il numero dei Consiglieri della Comunità è determinato in ragione di uno ogni 500 (cinquecento) abitanti e frazioni superiori a 300 (trecento) abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento. Per i Comuni con un numero di abitanti inferiore a trecento è rappresentato da un consigliere, eletto con le stesse modalità. 6. Le elezioni del primo consiglio e del Presidente sono indette dalla Regione e rimarrà in carica fino alla scadenza dei consigli comunali. Successivamente le elezioni saranno indette contestualmente alle elezioni comunali. 7. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente. 8. La Presidenza provvisoria del nuovo consiglio della Comunità è assunta dal consigliere che ha ottenuto più voti preferenziali. 9. Sono elettori del consiglio della Comunità gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni. 10. Sono eleggibili al Consiglio della Comunità gli elettori residenti in Carnia che abbiano compito il 20° anno di età. 11. L'esercizio di Consigliere della Comunità è incompatibile con quello di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale o di Sindaco di un Comune. Articolo 13. 1. Il Consiglio della comunità procede, come primo atto, alla elezione del Presidente del Consiglio della Comunità e di due vice - presidenti. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi. 2. Al Presidente del Consiglio e ai due vice presidente, per disposizione della Regione, è attribuita una indennità di carica. Agli altri membri del consiglio della Comunità, con delibera del Consiglio della Comunità, è attribuita, una indennità di presenza per i giorni di seduta del consiglio. Articolo 14. 1. Il Consiglio della Comunità è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce almeno una volta il mese, e quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Comunità o un terzo dei consiglieri. Le sedute sono pubbliche. 2. Il Consiglio della Comunità approva a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno. 3. L'eventuale scioglimento del Consiglio, per
motivate ragioni quando sia stata accertato che non è in grado di funzionare,
è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il Presidente ha
la facoltà, fino a nuove elezioni, di nominare un commissario che provvede
all'amministrazione ordinaria. CAPITOLO II Articolo 15. 1. Il Consiglio della Comunità esercita la potestà delle funzioni attribuite dalla Regione. Entro il 31 dicembre approva il bilancio di previsione della Comunità predisposto dalla Giunta della Comunità per l'esercizio successivo. L'esercizio finanziario decorre dal !° gennaio al 31 dicembre. Entro il 31 luglio esamina ed approva il conto consuntivo per l'esercizio trascorso. 1. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo del Presidente della Giunta Regionale. 2. Esamina preventivamente, approva o respinge, le deliberazioni della Giunta Esecutiva. Ratifica le deliberazioni adottate con urgenza dalla Giunta Esecutiva. 3. Le procedure degli atti compiuti dalla
Comunità saranno conformi alle disposizioni legislative emanate dalla Regione
all'atto della costituzione dell'Ente. CAPITOLO III Articolo 16. 1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dagli Assessori. Il Presidente ha la facoltà di nominare un vice presidente scelto tra gli Assessori. 2. La Giunta esecutiva è formata da cinque
assessori dei quali, tre sono di nomina del Presidente e due eletti a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta tra i componenti del Consiglio della
Comunità. 3. Alle dimissioni, alla revoca per motivate ragioni morali o giudiziarie, espresse dalle Competenti Autorità o al decesso del Presidente della Comunità, conseguono le immediate dimissioni dell'intera Giunta esecutiva. In tal caso saranno indette nuove elezioni per eleggere il Presidente. 4. Il Presidente ha facoltà di revocare il mandato ai tre assessori di sua nomina, mentre per le dimissioni eventualmente rassegnate dagli assessori di elezione del Consiglio della Comunità sono accolte dal Presidente. 5. La carica di Presidente o di assessore è
incompatibile con qualunque altra carica pubblica. CAPITOLO IV Articolo 17. 1. Il Presidente della Comunità rappresenta la
Comunità Autonoma della Carnia, convoca e presiede la Giunta esecutiva, la
dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi della
Comunità. 2. Il presidente promulga tutti gli atti deliberativi della Giunta Esecutiva ed esercita le tutte le attribuzioni conferite con la legge regionale costitutiva o per delega. 3. Il Presidente convoca e presiede il
Consiglio Direttivo dei Presidenti delle Comunità di Vallata per coordinare le
attività amministrative delegate a tali Comunità di Vallata. CAPITOLO V Articolo 18. 1. Spetta alla Giunta esecutiva esercitare
l'attività amministrativa per gli affari di interesse della Comunità Autonoma
della Carnia; amministrare il patrimonio dato in gestione dalla Regione,
Provincia, Comuni ed altri Enti. Predisporre il bilancio preventivo e presentare
annualmente il conto consuntivo. 2. Coordinare l'attività delle Comunità di
Vallata e deliberare, di concerto con le stesse, gli orientamenti programmatici
d'interesse comune TITOLO TERZO Articolo 19. 1. La Comunità Autonoma della Carnia ha una propria finanza, coordinata con quella regionale, Provinciale e Comunale in armonia con i principi di solidarietà, nei modi stabiliti dalla legge Regionale di costituzione della Comunità, sottraendo a tali Enti la quota parte delle loro entrate come di seguito stabilite: · (…) frazione del gettito IRPEF. 2. Per gli scopi previsti nella legge costitutiva della Comunità e per l'esecuzione dei programmi coordinati, la Regione assegna alla Comunità contributi speciali che saranno annualmente nel bilancio regionale. 3. La Comunità ha facoltà di contrarre prestiti (a guisa dei Comuni) per la esecuzione di opere pubbliche di sua competenza. 4. La Comunità ha facoltà di istituire una imposta locale mirata alla esecuzione di opere di esclusivo interesse pubblico nell'ambito della Comunità. L'istituzione della imposta locale della Comunità (ILC), è deliberata dal Consiglio della Comunità con provvedimento motivato dall'esclusivo interesse pubblico per opere o per attività di sviluppo della Carnia. L'imposta sarà modulata sulla base delle esigenze effettive e dovrà cessare con il venire meno di tali esigenze. 5. La percentuale d'imposta che come
riferimento l'IRPEF e L'IRPEG, dovrà tenere conto dello stato sociale e
territoriale dei Comuni. CAPITOLO I Articolo 20. 1. Il controllo sull'Amministrazione della
Comunità Autonoma della Carnia è esercitato, in conformità delle leggi dello
Stato che disciplina le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione
della Corte stessa, avente sede nella Sede della Comunità. TITOLO QUARTO Articolo 21. 1. Le COMUNITA DI VALLATA è costituite dai Comuni montani elencati all'articolo 5.2 del titolo preliminare di cui precede, aventi caratteristiche culturali, sociali ed economiche del tutto simile, legate anche da situazioni geografiche e di viabilità che confermano l'unicità. 2. Le Comunità sono circoscrizioni amministrative di decentramento della Comunità Autonoma Carnica, costituita dal Consorzio tra i Comuni e, preliminarmente, dalla fusione tra i comuni più piccoli. 3. Alla Comunità sono assegnate tutte le funzioni amministrative dei Comuni Consorziati o fusi. (Il personale dipendete dei Comuni passerà alle Comunità di Vallata e il personale eccedente passerà alla Comunità Autonoma della Carnia). 4. La Comunità di Vallata è soggetta alle disposizioni sul controllo delle Amministrazioni Comunali, in conformità delle leggi dello Stato che disciplina le attribuzioni della Corte dei conti. 5. Le Comunità di Vallata, salvo diversa decisione coordinata con i Comuni interessati, sono formate dai Comuni indicati di seguito. · Comunità di Paluzza: appartengono alla Comunità i Comuni Paluzza, Cercivento, Ligosullo, Sutrio e Treppo Carnico. · Comunità di Arta Terme e Paularo: appartengono alla Comunità, uniti in unico organismo o consorziati tra loro i Comuni di Arta Terme, Paularo e Zuglio. · Comunità di Tolmezzo: appartengono alla
Comunità, uniti in unico organismo o consorziati tra loro i Comuni di Tolmezzo,
Amaro, Cavazzo e Verzegnis. · Comunità di Villa Santina: appartengono
alla Comunità, uniti in unico organismo o consorziati tra loro i Comuni di
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo. · Comunità di Comeglians: appartengono alla
Comunità, uniti in unico organismo o consorziati tra loro i Comuni di
Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico, Ravascletto e Rigolato CAPITOLO I Articolo 22. 1. Il Presidente, eletto a suffragio universale dagli elettori residenti nel territorio della Comunità della Vallata, rappresenta la Comunità, convoca e presiede la Giunta esecutiva, la dirige e coordina l'attività in modo del tutto conforme alle attribuzioni conferite al sindaco di un comune. 2. Alla Giunta esecutiva e il Consiglio esercitano l'attività amministrativa in modo eguale a quella attribuita per legge ai comuni. 3. Il vice Presidente - assessore delegato - è nominato dal presidente. 4. La Giunta della Comunità è costituita da tre assessori di nomina del presidente e da altri due eletti dal Consiglio della Comunità di Vallata. 5. Il Consiglio della Comunità di vallata è
costituito da uno o più rappresentanti per ogni Comune, eletto a suffragio
universale dai residenti nel Comune. CAPITOLO II Articolo 23. 1. Il numero dei Consiglieri della Comunità è determinato in ragione di uno ogni 300 (trecento) abitanti e frazioni superiori a 150 (centocinquanta) abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento. Per i Comuni con un numero di abitanti inferiore a trecento è rappresentato da un consigliere, eletto con le stesse modalità. 2. Le elezioni del primo consiglio e del Presidente sono indette dalla Regione e rimarrà in carica fino alla scadenza dei consigli comunali. Nel seguito le elezioni saranno indette contestualmente a quelle comunali. 3. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente. 4. La Presidenza provvisoria del nuovo consiglio della Comunità è assunta dal consigliere che ha ottenuto più voti preferenziali. 5. Sono elettori del consiglio della Comunità gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità di Vallata. 6. Sono eleggibili al Consiglio della Comunità gli elettori residenti in Carnia che abbiano compito il 18° anno di età. 7. L'esercizio di Consigliere della Comunità è incompatibile con quello di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale o di Sindaco di un Comune. Articolo 24. 6. Il Presidente, eletto a suffragio universale
dagli elettori residenti nel territorio della Comunità della Vallata,
rappresenta la Comunità, convoca e presiede la Giunta esecutiva, la dirige e
coordina l'attività in modo del tutto conforme alle attribuzioni conferite al
sindaco di un comune. CAPITOLO III Articolo 25 1. I comuni contigui, con popolazione inferiore a 300 abitanti, sono obbligati a fondersi con il Comune confinante con più abitanti e, in subordine, a consorziarsi tra loro dando luogo ad un unico organismo comunale. 2. Il nuovo organismo Comunale, derivato dalla
fusione dei comuni o dal consorzio, avrà sede ed uffici nel Comune più
baricentro, vicino alla viabilità e mezzi di comunicazione. 3. Le funzioni amministrative e Il personale dei Comuni fusi o consorziati saranno trasferite negli uffici della nuova sede. (il personale eccedente sarà trasferito nella Comunità di Vallata e/o nella sede ed uffici della Comunità Autonoma della Carnia, stabilito di concerto con la Giunta Esecutiva della Comunità di Vallata). 4. Il numero dei consiglieri, in rappresentanza dei Comuni fusi o consorziati è ridotto, proporzionalmente, fino alla concorrenza di un consiglio comunale. 5. La elezione del Sindaco e dei consiglieri del comune fuso o consorziato rimane immutata nel rispetto della legge attualmente in vigore. 6. La denominazione del nuovo organismo amministrativo comunale, fuso o consorziato, abbinerà il nome dei comuni fusi o consorziati. Il comune fuso o consorziato manterrà la denominazione originaria a memoria della sua storia. 7. La Giunta municipale è costituita da
quattro assessori dei quali, due designati dal Sindaco e due eletti a
maggioranza assoluta dal Consiglio.
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